Regolamento Europeo su Ecodesign
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Lo scorso 23 Aprile il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il testo del Regolamento Ecodesing (ESPR) per la ”progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili” che introduce l’obbligo per il fabbricante di assicurare che:
1. i prodotti immessi sul mercato siano stati progettati e realizzati in conformità a specifiche di eco-progettazione che saranno dettagliate per una vasta gamma di prodotti (tra i quali i prodotti tessili, l’abbigliamento e le calzature) e che riguardano diversi aspetti tra i quali:
– durabilità ed affidabilità del prodotto;
– riciclabilità;
– consumo di energia, acqua e altre risorse;
– presenza di sostanze preoccupanti;
– uso e contenuto di materiali riciclati nei prodotti;
– impatti ambientali compresa l’impronta di carbonio del prodotto.
2. i prodotti siano accompagnati da informazioni trasparenti sulla sostenibilità ambientale attraverso il Passaporto Digitale dei Prodotti (DPP) che dovrà consentire ai consumatori di poter facilmente accedere alle informazioni sulla sostenibilità per poter, in questo modo, avvalersene in modo consapevole al momento di acquistare un prodotto.
Attuazione del Regolamento
Trattandosi di un Regolamento quadro, sarà la Commissione Europea a definire i requisiti di eco-progettazione per ogni specifico gruppo di prodotti attraverso degli Atti Delegati previa consultazione dell’Ecodesign Forum (EDF), ovvero un organismo composto da un gruppo di esperti designati sia dai paesi membri dell’EU che dalle parti interessate. Una volta adottati, i Paesi membri dovranno conformarsi ad essi entro 18 mesi.
In accordo all’articolo 18, la Commissione adotterà entro 9 mesi (entro il primo trimestre del 2025) un Piano di Lavoro per l’attuazione del regolamento e l’adozione, attraverso Atti Delegati, delle specifiche di eco-progettazione per il primo gruppo di 9 prodotti finiti risultati prioritari che includono:
– “prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature”
– “mobili, compresi i materassi”.
Il divieto di distruggere l’invenduto
Il Regolamento introduce anche il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti o che sono stati restituiti dal consumatore nell’ottica di porre un freno allo spreco enorme di risorse e alle conseguenti ricadute ambientali.
Al fine di prevenire la distruzione, l’articolo 20 richiede alle grandi aziende, che hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione sulla sostenibilità, di rendere noti il numero e il peso dei prodotti invenduti di cui ci si è disfatti, e di comunicare la percentuale di prodotti di scarto consegnati, direttamente o tramite terzi, per essere sottoposti a preparazione per il riutilizzo, riciclo o altri tipi di recupero, quale il recupero di energia, e a operazioni di smaltimento.
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