Materials Matter Standard (MMS) e Certificazione di Prodotti Riciclati

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Come già ricordato, Textile Exchange ha rilasciato la versione pilota del nuovo Materials Matter Standard (MMS) che, una volta completato di adozione, andrà a sostituire diversi standard di Textile Exchange tra i quali quelli relativi ai materiali riciclati, ovvero:
– Global Recycled Standard (GRS)
– Recycled Claim Standard (RCS)

Il processo avviato da Textile Exchange porterà degli indubbi benefici attraverso una integrazione sinergica dei vari modelli di certificazione e una semplificazione delle Etichette e Dichiarazione di Conformità che andrà a sicuro vantaggio di imprese e consumatori spesso confusi dalla molteplicità di etichette ambientali e sociali presenti nel mercato.

Restano comunque, almeno ad oggi, alcuni aspetti che meriterebbero una ulteriore valutazione e che si spera possano trovare una soluzione nella versione finale dello standard.

Ci si riferisce soprattutto all’area “Gestione dei rifiuti” (paragrafo 5.3) e, più specificatamente, a:

3. criterio 5.3.10, riguardante le aziende che “riutilizzano materiale certificato raccolto dal proprio processo produttivo” e che consentirebbe di utilizzare e valorizzare anche dei sottoprodotti, quali i vari cascami di filatura.

Questo aspetto va incontro sicuramente all’interesse di molte aziende che ad oggi, in accordo alla guida di Textile Exchange per il iciclato del GRS (GRS-202-V1.0-2021.09.22), non sono autorizzate ad utilizzare questo tipo di materiale. Peraltro, il nuovo criterio di MMS andrebbe nella giusta direzione di incentivare l’attuazione di misure che migliorano l’efficienza produttiva incrementando l’uso e la valorizzazione degli scarti di lavorazione e riducendo, quindi, il ricorso alle materie prime vergini.

Detto ciò, però, le stesse note interpretative del criterio contenute nel MMS limitano notevolmente l’impatto positivo che si poteva attendere dall’estensione dei criteri di eleggibilità dei sottoprodotti recuperati. Infatti, va evidenziato che nel caso di uso di tali sottoprodotti:
– il prodotto ottenuto “non potrà essere accompagnato da alcun claim relativo al riciclato”
– il prodotto potrà essere dichiarato “riciclato” solo a condizione che i sottoprodotti provengano dalla lavorazione di “materiali 100% certificati”.

4. criterio 5.3.11, che si riferisce ai riferito ai “riciclatori che riutilizzano materiale proveniente da aziende esterne e che non è accettato come materiale recuperato pre- o post-consumo.

Anche questo criterio, che rispetto al precedente estende notevolmente la possibilità di recuperare ed utilizzare sottoprodotti fin qui non eleggibili per la certificazione, presenta tutte le forti limitazioni viste prima in merito all’uso delle dichiarazioni di conformità. A queste, inoltre, si aggiunge l’incertezza rispetto a quali siano i materiali ammessi a cui il criterio stesso fa riferimento.

Questo potrebbe comportare che, se non verranno fatte delle correzioni in sede di finale approvazione, è molto probabile che l’introduzione del MMS faccia immediatamente emergere la necessità di una Interpretazione o Calibration.

 

Un altro aspetto sicuramente interessante è quello relativo alla “Gestione dei prodotti chimici e delle relative restrizioni” (paragrafo 5.2) e, più specificatamente, al seguente criterio:

1. criterio 5.2.15, relativo al monitoraggio e alle analisi sui materiali riciclati, quali pellet, flakes, filamenti e fibre tessili, per la ricerca delle sostanze oggetto di restrizioni.

Questo tema, che va a sovrapporsi con aspetti della normativa REACH, è estremamente importante e presente nell’operatività quotidiana delle aziende tessili che impiegano materiali riciclati. L’attuale formulato, a cui si è arrivati anche attraverso il proficuo dialogo e confronto portato avanti dal sistema delle imprese tessili italiane con Textile Exchange, è sicuramente migliorativo rispetto alla versione originale, che prevedeva analisi sui materiali recuperati prima dei processi di riciclo.

Anche in questo caso le note contenute nel MMS aggiungono importanti indicazioni sulla corretta applicazione del requisito e, rispetto ad essi, le imprese certificate ed altri stakeholders potranno contribuire a mettere a punto i metodi e gli strumenti necessari per migliorare la sicurezza dei materiali riciclati.

In modo specifico ci si riferisce al fatto che:

  1. per quanto riguarda i parametri e i limiti da considerare nelle analisi, specificatamente per le fibre di lana riciclata, si fa esplicito riferimento alla “Restricted Substances List” (RLS) messa a punto dal Consorzio Italiano Implementazione Detox (CID) attraverso la collaborazione di esperti tecnici italiani, produttori, brand, laboratori e associazioni.
  2. per la gestione dei programmi di analisi, il MMS considera che venga adottato dagli operatori un approccio basato sulla Valutazione del Rischio al fine di definire, in relazione al tipo di materiale riciclato, i parametri più significativi da testare, i requisiti per il campionamento e la frequenza stessa delle analisi.

In merito alla RLS è auspicabile che l’importante lavoro fatto dal CID venga ulteriormente approfondito ed aggiornato e, per quanto possibile, esteso anche alle fibre artificiali e sintetiche.

Rispetto al secondo punto, è sicuramente auspicabile che il sistema delle imprese tessili, in collaborazione con gli altri soggetti della filiera nonché con laboratori di analisi del settore e strutture di ricerca, conduca le valutazioni del rischio per categorie di materiali e prodotti, assicurando che i risultati siano resi pubblici.

Questo assicurerebbe degli indubbi vantaggi di sistema tra i quali:
– valutazioni del rischio corrette e basate su metodologie science-based;
– condivisione dei risultati con gli operatori della filiera, a partire da quelle piccole e medie imprese che ne sono l’ossatura ma che spesso non dispongono di adeguate risorse per condurre questi studi;
– riduzione del potenziale contenzioso lungo la filiera produttiva e con i brand e i retailer.

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