Direttiva 2024-825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e la tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione

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Lo scorso Marzo è stata pubblicata la Direttiva 2024-825 che introduce maggiori tutele dei consumatori rispetto a pratiche commerciali sleali, quali le asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»). La direttiva muove dall’assunto che per compiere progressi nella transizione verde sia necessario è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili.

Le principali modifiche introdotte dalla direttiva riguardano:

  • L’aggiunta delle caratteristiche ambientali e sociali, inclusi gli aspetti relativi alla circolarità, all’elenco delle caratteristiche principali di un prodotto rispetto alle quali le pratiche di un operatore economico possono essere considerate ingannevoli.
  • L’inserimento nell’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli delle asserzioni ambientali che facciano riferimento a prestazioni future qualora non siano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, e che non siano definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine.

Inoltre, sono state inserite tra le pratiche considerate in ogni modo sleali i seguenti casi:

  • Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
  • Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale non si è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
  • Formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando, invece, questa riguardi soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico;
  • Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.

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